Whistleblowing
PREMESSA
Il D.Lgs. 231/2007, c.d. “Decreto Antiriciclaggio”, così come modificato dal D.Lgs. 90/2017, a cui FINVE S.P.A. si attiene in quanto intermediario finanziario, all’art. 48 disciplina la procedura del Whistleblowing, ovvero la procedura aziendale che consente ai dipendenti o alle persone in posizioni comparabili di segnalare violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni normative dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Secondo il citato art.48, la procedura in questione deve garantire:
a. la tutela della riservatezza sia per l’autore della segnalazione, sia per il presunto responsabile delle violazioni;
b. la tutela dell’autore della segnalazione contro possibili ritorsioni o discriminazioni in conseguenza della segnalazione;
c. la disponibilità di un canale di segnalazione, anonimo e indipendente.
Con il D.Lgs. 24/2023, il cui ambito soggettivo comprende tra gli altri anche gli intermediari finanziari, è stata introdotta una normativa più generale, con nuove discipline e maggiori tutele, a protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali. All’art. 4 è prevista tra l’altro l’attivazione di canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO
In attuazione delle norme appena ricordate, Finve S.p.A. ha ritenuto opportuno attivare uno strumento informatico che adempia completamente alle esigenze di riservatezza, di tutela, di anonimato, di indipendenza. Tale strumento informatico è stato individuato nella soluzione MIT Whistle. La soluzione tecnica è messa a disposizione sia delle persone direttamente coinvolte nell’attività della Società (amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori ecc.), le quali possono accedere alla procedura tramite autenticazione con credenziali, sia di soggetti esterni alla Società, che possono accedere alla procedura tramite l’indicazione del codice fiscale/partita i.v.a. della Società stessa.
E’ possibile utilizzare la procedura in qualsiasi situazione in cui si venga a conoscenza di condotte contrarie al diritto nazionale e comunitario e, comunque, di tutte le casistiche previste dalla normativa, compiute in ambito aziendale. E’ disponibile per la consultazione il manuale d’uso della procedura
CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI
I segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno, ma al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti. È possibile effettuare una segnalazione esterna, per l’Italia, all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, dove per seguito si intende l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
Le segnalazioni esterne all’ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell’ente.
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